STATUTO ASSOCIAZIONE SPSP
TITOLO I
(Natura – Finalità – Sede – Durata)
Art.1
(Natura)
E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione denominata “SPSP – Servizi Psicologici per la Salute della Persona”, che nel presente statuto, per brevità, viene indicata semplicemente con “SPSP”. SPSP è una libera Associazione ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2
(Finalità)
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L’SPSP nasce con la finalità di svolgere attività di promozione del benessere della persona e della collettività mirando, altresì, alla risoluzione delle situazioni di crisi o di disagio individuali e della collettività.
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L’SPSP non ha fini di lucro ed è un’Associazione libera, apartitica e non confessionale.
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L’SPSP si pone come scopo statuario ed attività istituzionale:
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diffondere la cultura psicologica nei diversi contesti sociali, informando i cittadini sulla funzione della psicologia in tutti le sue aree;
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promuovere e favorire il confronto su tematiche inerenti la cultura psicologica;
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promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico della psicologia;
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creare uno spazio di condivisione e di promozione dei servizi psicologici sul territorio, al fine di ottenere un miglioramento nella qualità della vita;
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organizzare in favore dei propri soci attività di consulenza e sostegno psicologico in ambito clinico, tramite colloqui individuali, di coppia, familiari ed attività psicologica di gruppo, effettuata da professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi;
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promuovere attività culturali quali incontri, tavole rotonde, convegni, dibattiti, mostre scientifiche, costituire gruppi di studio e di ricerca ed organizzare congressi, conferenze, seminari ed ogni altra attività volta a facilitare il progresso culturale e scientifico della psicologia;
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promuovere attività ricreative quali manifestazioni varie, proiezione di film, documentari, organizzazione di cene sociali, ecc.;
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promuovere attività sociali volte alla raccolta di fondi o altro a sostegno di iniziative umanitarie e di solidarietà;
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promuovere e favorire il confronto con altre associazioni ed enti di natura affine;
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promuovere contatti e relazioni tra l’SPSP e mass media, istituzioni od enti sia pubblici che privati;
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curare la pubblicazione di articoli, studi e ricerche sia su supporto cartaceo che informatico on-line;
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali SPSP potrà, inoltre, realizzare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle proprie finalità — purché il tutto in via strumentale al conseguimento del predetto oggetto sociale — e tra queste, comunque in via non prevalente, le seguenti:
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instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;
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raccogliere conferimenti in denaro, donazioni e prestiti dai soci;
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contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituiti di credito e società finanziarie;
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richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu;
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assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, associazioni, società, cooperative, fondazioni, consorzi od enti, costituiti o costituendi, che abbiano scopi similari, affini o complementari a quelli dell’associazione e partecipare alla loro attività;
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aderire a progetti di enti pubblici e privati che siano in armonia con le finalità dell’associazione stessa.
Art. 3
(Sede)
1. La sede legale di SPSP è in Roma, p.le degli Eroi 16, int. 5.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili.
3. Un eventuale trasferimento di sede e/o inserimento di nuove sedi distaccate non costituiscono modifica statutaria.
Art. 4
(Durata)
SPSP ha durata indefinita, salvo le cause di estinzione di cui all’art. 27 del C.C.
TITOLO II
(Soci)
Art. 5
(Qualifica di socio)
1. Si può appartenere a SPSP in qualità di:
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Soci Fondatori;
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Soci Ordinari;
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Soci Onorari;
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Soci Sostenitori.
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Sono soci Fondatori i Soci Ordinari che hanno costituito l’Associazione intervenendo all’atto costitutivo e sono in regola con il versamento della quota associatici annua. I soci Fondatori hanno diritto di voto e possono coprire cariche sociali.
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Sono Soci Ordinari coloro che, interessati alle finalità ed alle attività di SPSP, abbiano versato la quota associativa. Ogni Socio di SPSP s’impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell’art. 2 del presente Statuto. Il Socio acquisisce la qualifica di Socio Ordinario, il diritto di voto in Assemblea Generale dei Soci e la possibilità di usufruire di tutti i servizi attivati dall’associazione secondo le modalità previste dal regolamento. I soci Ordinari hanno diritto di voto e possono coprire cariche sociali.
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Sono Soci Onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo con l’approvazione del Consiglio d’Indirizzo, per particolari meriti professionali o scientifici, o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione ed allo sviluppo dell’Associazione. Hanno carattere permanente. I Soci Onorari sono di diritto membri del Consiglio di Indirizzo. I Soci Onorari non pagano la quota associativa, non possono ricoprire cariche sociali ed esprimono esclusivamente un voto consultivo sia in Assemblea che nel Consiglio di Indirizzo.
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Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari che, in regola con la quota associativa annua, con la propria attività o con donazioni e contributi abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione.
Art. 6
(Diritti e Doveri dei soci)
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L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e regolamentari.
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I soci devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle del regolamento interno.
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Tutti i Soci, Fondatori, Ordinari e Sostenitori hanno i medesimi diritti.
Art. 7
(Perdita della qualifica di socio)
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La qualifica di Socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo e si perde:
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per scioglimento dell’associazione;
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per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo o per decesso del Socio;
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per morosità dopo due solleciti scritti.
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Il Consiglio Direttivo può, inoltre, deliberare l’espulsione di un associato, che dovrà essere ratificata dal Consiglio di Indirizzo nella prima riunione utile:
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a causa della perdita di uno o più requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente Statuto;
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per il venir meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci o del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Indirizzo;
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per non aver adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione e verso i terzi in nome e per conto dell’Associazione;
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per accertati motivi di incompatibilità o per altri motivi che comportino indegnità
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Nel caso di espulsione di cui al comma 2 a), b), c), d) del presente articolo, ai fini dell’accertamento l’associato verrà dapprima invitato dal Consiglio Direttivo a presentare per iscritto, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, le proprie giustificazioni o, eventualmente, le proprie dimissioni. In mancanza di dimissioni, il Consiglio Direttivo, esaminate le eventuali giustificazioni scritte dell’associato, potrà adottare provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di espulsione. La delibera di espulsione o di sospensione, per essere valida, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo presenti e ratificata dal Consiglio di Indirizzo.
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TITOLO III
(Organi)
Art. 8
(Organi dell’Associazione)
Gli organi dell’associazione sono:
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L’Assemblea Generale dei Soci;
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Il Consiglio di Indirizzo;
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Il Consiglio Direttivo;
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Il Presidente;
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Il Vice Presidente;
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Il Segretario-Tesoriere.
Art. 9
(Assemblea Generale dei Soci)
1. L’Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di 1 (una) delega.
2. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicepresidente per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
a) determinare gli orientamenti generali ed il programma di attività sociale;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c) eleggere con votazione segreta i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Associazione secondo le modalità previste dal regolamento;
d) approvare il Regolamento previsto dal presente Statuto;
e) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all’ordine del giorno.
3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede ovvero dal Vicepresidente ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando sia richiesto con motivazione scritta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo o da un decimo dei Soci con diritto di voto.
4. L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:
a) modifiche dello Statuto e del Regolamento;
b) decadenza anticipata degli organi associativi;
c) revoca del Presidente e delle altre cariche;
d) scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
e) ogni altro argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
5. La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta a mezzo fax e/o posta e/o e-mail, almeno trenta giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell’adunanza, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno. In casi di urgenza il termine può essere ridotto sino a 15 giorni.
6. L’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e in seconda convocazione, non prima di otto ore dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
7. L’Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 C.C., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. In ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall’art. 21 ultimo comma C.C.
9. L’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all’ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto sulle persone. Dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario-Tesoriere, un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art. 10
(Consiglio di Indirizzo)
1. Il Consiglio di Indirizzo svolge funzioni consultive e di garanzia delle indicazioni espresse dall’Assemblea Generale dei Soci.
2. Il Consiglio di Indirizzo è composto da:
a) i membri del Consiglo Direttivo;
b) i soci che ricoprono incarichi particolari deliberati dal Consiglio Direttivo e che svolgano funzione dirigenziale così come previsto dal regolamento;
c) i Soci Onorari.
3. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta l’anno o quando sia richiesto da almeno la metà dei suoi membri, su convocazione del Presidente che lo presiede. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età.
4. Il Segretario-Tesoriere del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti.
5. La convocazione, che deve contenere l’Ordine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Esso è validamente insediato in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio di indirizzo si esprime in modo vincolante sulle modifiche allo Statuto e al Regolamento, sull’ammontare della quota associativa annuale e sulle modalità di versamento, sulle espulsioni dei Soci proposte dal Consiglio Direttivo.
Art. 11
(Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo, organo operativo e di rappresentanza dell’Associazione, amministra e dirige SPSP. Al Consiglio Direttivo spettano pieni poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; pertanto esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale. È suo compito:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell’Assemblea Generale dei Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
c) deliberare l’accettazione dei nuovi soci;
d) eleggere tra i suoi membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere;
e) deliberare su argomenti gestionali e organizzativi, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi, in linea con le decisioni approvate dall’Assemblea Generale dei Soci;
f) conferire a singoli associati incarichi vari di collaborazione e deliberare la nomina dei dirigenti secondo le modalità previste dal regolamento;
g) vigilare sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull’amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento dell’Associazione;
h) provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di SPSP;
i) determinare l’importo della quota annuale dei soci, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo, e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione secondo le modalità previste dal regolamento;
j) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
k) predisporre e proporre all’Assemblea Generale dei Soci, per l’approvazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento;
l) curare la tenuta dell’elenco dei Soci provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste dal regolamento;
m) promuovere contatti con altre associazioni aventi medesime finalità;
n) istituire ed organizzare, secondo necessità, servizi di assistenza ai Soci, aree e settori di intervento, nominando per ognuno di essi un Responsabile, se necessario;
o) nominare apposite commissioni consultive o di studio e gruppi di lavoro composte da soci e non soci aventi competenza tecnica nei vari rami di interesse dell’Associazione; di tali commissioni dovranno essere precisate le funzioni, i componenti, i responsabili.
p) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della psicologia e delle attività ad essa riconducibili;
q) curare la pubblicazione di un notiziario nazionale per gli iscritti;
r) autorizzare il Presidente a resistere in contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa e promuovere eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti.
2. Il Consiglio Direttivo, eletto con voto segreto dall’Assemblea Generale dei Soci, è composto da cinque membri, Presidente e quattro componenti, all’interno del quale nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere, secondo le modalità previste dal regolamento e resta in carica quattro anni, salvo diversa volontà dell’Assemblea Straordinaria dei Soci ex art. 9, punto 4, lettere b) e c) del presente statuto.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi o quando sia richiesto da almeno Consiglio Direttivo tre dei suoi membri. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età.
a) È compito del Segretario-Tesoriere stendere il verbale di ogni riunione e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti.
b) La convocazione, che deve contenere l’Ordine del Giorno, è inviata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo fax, posta o e-mail.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente insediato con la presenza di almeno tre dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.
5. I Consiglieri dimissionari sono sostituiti secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 12
(Presidente)
1. Il presidente è eletto con voto diretto dall’Assemblea Generale dei Soci e svolge le seguenti funzioni:
a) ha la firma sociale e rappresenta ufficialmente SPSP di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Regolamento, ovvero dal Consiglio Direttivo;
b) convoca e presiede l’Assemblea Generale dei Soci predisponendo l’ordine del giorno, sentiti i membri del Consiglio Direttivo;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi, e del Consiglio di Indirizzo, almeno una volta l’anno, attenendosi alle indicazioni del presente Statuto e del Regolamento;
d) vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria;
e) firma i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Indirizzo e tutti gli atti formali dell’Associazione;
f) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio Direttivo;
g) autorizza i pagamenti secondo le modalità previste dal regolamento;
h) convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente;
i) instaura rapporti e compie operazioni con organismi finanziari, nonché concede e riceve fideiussioni, contrae mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituiti di credito e società finanziarie, richiede ed utilizza le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
j) dirige il Notiziario dell’Associazione, anche in qualità di direttore responsabile, o propone al Consiglio Direttivo un altro nominativo, nel rispetto delle normative vigenti sull’editoria;
k) riunisce ogni volta che sia necessario il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere al fine di coordinare l’attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente resta in carica quattro anni.
3. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea Generale dei Soci la revoca della carica di Presidente secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 13
(Vicepresidente)
1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e ha funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo, la presidenza è momentaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale può revocare la carica di Vicepresidente secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 14
(Segretario – Tesoriere)
1. Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Egli coadiuva il Presidente e il Vicepresidente e svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Indirizzo e dell’Assemblea Generale dei Soci;
b) conserva e aggiorna l’archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
c) cura il tesseramento annuale dei Soci;
d) assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
e) firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici;
f) ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Comitato Esecutivo Nazionale e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà di SPSP;
g) opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati a SPSP ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati, ad aprire conti correnti anche allo scoperto previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
h) provvede alla riscossione delle entrate e ai versamenti;
i) paga le spese correnti entro i limiti della liquidità della associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Presidente ovvero del Consiglio Direttivo;
j) cura i rapporti con i collaboratori esterni nominati dal Consiglio Direttivo al fine di consentire la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e dal regolamento;
k) compila i bilanci preventivo e consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, che il Consiglio Direttivo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente e nella redazione dei verbali da persona designata dai presenti. Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Segretario-Tesoriere secondo le modalità previste dal regolamento.
TITOLO IV
(Risorse economiche, disposizioni generali e finali)
Art. 15
(Pubblicità dei verbali e delle riunioni)
Tutte le riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio Direttivo sono pubbliche e devono essere verbalizzate su appositi libri, consultabili liberamente dai Soci, in regola con la quota associativa.
Art. 16
(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)
1. Modifiche al presente Statuto e al Regolamento possono essere proposte solo dal Consiglio Direttivo che, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo, le invierà ai Soci.
2. L’Assemblea Straordinaria dei Soci approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento secondo le modalità di cui all’art. 9, punto 7 del presente statuto.
Art. 17
(Rimborsi spese)
1. Per le cariche sociali sono escluse medaglie di presenza o indennità se non espressamente deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci.
2. Sono consentiti i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente giustificate se preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Segretario-Tesoriere.
Art. 18
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal fondo sociale;
b) da riserve formate con utili e da altre riserve accantonate derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall’associazione e risultante dal libro inventari.
2. I beni acquistati dall’Associazione sono ad essa intestati e risultano elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dai soci.
Art. 19
(Entrate dell’associazione)
1. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote sociali versate dai soci;
b) contributi versati una tantum dai soci destinati ad incrementare il fondo sociale;
c) erogazioni, sovvenzioni e contributi che l’Associazione può ottenere da cittadini, dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici, da enti privati ed associazioni;
d) liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
e) proventi derivanti da corsi, seminari, convegni, attività di studi, ricerche e tirocinio;
f) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
g) remunerazione, compensi per servizi resi di qualsiasi carattere compreso quello editoriale;
h) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
i) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.
Art. 20
(Esercizio sociale)
L’esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizierà con la data di costituzione dell’associazione e si chiuderà al trentuno dicembre dello stesso anno.
Art 21
(Destinazione degli utili)
1. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse ovvero essere accantonati in appositi fondi di riserva.
2. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili conseguiti.
Art. 22
(Libri sociali e registri contabili)
1. I libri sociali che l’Associazione deve tenere sono:
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il libro dei soci;
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il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
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il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
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il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
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il libro giornale della contabilità sociale.
2. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.
Art. 23
(Scioglimento dell’Associazione)
1. Nel caso di proposta di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale dei Soci è appositamente convocata dal Presidente in seduta straordinaria almeno trenta giorni prima della data stabilita, con un solo punto all’Ordine del Giorno: “Scioglimento della Sipap”.
2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato in prima convocazione dall’Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto in regola con le quote associative, escluse le deleghe, e dalla maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad una o più istituzioni aventi finalità di utilità sociale su proposta del Consiglio Nazionale, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo, e approvate dall’Assemblea Generale dei Soci, secondo le maggioranze previste dalla legge. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell’Associazione disciolta.
4. Nel caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Art. 24
(Rinvio al Codice Civile)
Per quanto non stabilito e previsto dal presente statuto si applicano le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.
Art. 25
(Foro competente)
Per la risoluzione di tutte le controversie insorgenti è competente il Foro di Roma.